Ricorso ex art. 2409 c.c.
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Assetti assenti e segnali di crisi ignorati: subito l'ispettore
Tribunale di Venezia
Decreto (Pres. Micochero, Est. Torresan) · 26 agosto 2025
Su ricorso di un socio di minoranza di una S.p.A., il Tribunale di Venezia ha ritenuto che l'assenza di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, unita alla mancata reazione dell'organo amministrativo davanti a evidenti segnali di squilibrio finanziario, integri il fondato sospetto di gravi irregolarità richiesto dall'art. 2409 c.c., disponendo l'ispezione giudiziale della società e della controllata.
«La discrezionalità dell'amministratore, che pure è ampia nell'ambito delle scelte gestionali volte ad imprimere ad una data impresa una data struttura organizzativa, trova dunque un limite nella necessità di dotare la società di assetti organizzativi e contabili che siano funzionali a consentire all'imprenditore di constatare i segnali rivelatori di uno stato di crisi o pre-crisi, ed un ulteriore importante limite nell'obbligo di attivarsi per l'adozione di uno strumento regolatore della crisi, ove ne ricorrano i presupposti.»
«Se, infatti, certamente non può attribuirsi all'amministratore la responsabilità per avere adottato delle scelte imprenditoriali rivelatesi ex post inadeguate, e nemmeno ogni insuccesso economico, gli si può al contrario imputare il non aver saputo rilevare, con criterio di valutazione ex ante, i segnali di una crisi o di una precrisi in atto.»
Dalla bozza di bilancio al 31 dicembre 2024 emergevano una perdita significativa e un marcato squilibrio tra disponibilità liquide e debiti a breve. Nonostante i molteplici segnali di crisi, e le segnalazioni già ricevute dagli organi di controllo, l'organo amministrativo non aveva predisposto un piano industriale né adottato misure concrete per contenere la crisi. La verifica in concreto dell'esistenza e dell'adeguatezza degli assetti è stata rimessa all'ispettore nominato.
Impatto pratico
La pronuncia unisce i due doveri dell'art. 2086 c.c.: dotarsi di assetti capaci di vedere la crisi e attivarsi quando la crisi si vede. La business judgment rule protegge le scelte che si rivelano sbagliate a posteriori, non l'inerzia davanti a segnali evidenti. Per amministratori e sindaci la lezione è operativa: ogni segnalazione dell'organo di controllo o del revisore deve trovare una risposta documentata (piano, misure, eventuale accesso agli strumenti di regolazione della crisi), perché basta il sospetto fondato per aprire le porte all'ispezione.
