Stemma Adeguati AssettiOsservatorio · art. 2086 c.c.Adeguati Assetti

Sentenze

Gli adeguati assetti davanti ai giudici

Una selezione ragionata delle pronunce di merito che stanno trasformando l'art. 2086 c.c. in un criterio operativo di valutazione dell'operato di amministratori e organi di controllo.

Come è costruito

Estremi del provvedimento, testo della massima, lettura operativa.

Ogni scheda riporta gli estremi della pronuncia, il passo rilevante tra virgolette e una sintesi del principio affermato. Le massime sono citate nel testo del provvedimento: prima di utilizzarle in un atto o in un parere, conviene verificarle sulla fonte ufficiale.

L'osservatorio segue in particolare le pronunce che applicano l'art. 2086, comma 2, c.c. e quelle che, in sede di ricorso ex art. 2409 c.c. o di azione di responsabilità, precisano cosa si intende per assetto «adeguato» e quando la sua mancanza diventa mala gestio.

Ricorso ex art. 2409 c.c.

01

Assetti assenti e segnali di crisi ignorati: subito l'ispettore

Tribunale di Venezia

Decreto (Pres. Micochero, Est. Torresan) · 26 agosto 2025

Su ricorso di un socio di minoranza di una S.p.A., il Tribunale di Venezia ha ritenuto che l'assenza di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, unita alla mancata reazione dell'organo amministrativo davanti a evidenti segnali di squilibrio finanziario, integri il fondato sospetto di gravi irregolarità richiesto dall'art. 2409 c.c., disponendo l'ispezione giudiziale della società e della controllata.

«La discrezionalità dell'amministratore, che pure è ampia nell'ambito delle scelte gestionali volte ad imprimere ad una data impresa una data struttura organizzativa, trova dunque un limite nella necessità di dotare la società di assetti organizzativi e contabili che siano funzionali a consentire all'imprenditore di constatare i segnali rivelatori di uno stato di crisi o pre-crisi, ed un ulteriore importante limite nell'obbligo di attivarsi per l'adozione di uno strumento regolatore della crisi, ove ne ricorrano i presupposti.»

— Tribunale di Venezia, decreto 26 agosto 2025

«Se, infatti, certamente non può attribuirsi all'amministratore la responsabilità per avere adottato delle scelte imprenditoriali rivelatesi ex post inadeguate, e nemmeno ogni insuccesso economico, gli si può al contrario imputare il non aver saputo rilevare, con criterio di valutazione ex ante, i segnali di una crisi o di una precrisi in atto.»

— Tribunale di Venezia, decreto 26 agosto 2025

Dalla bozza di bilancio al 31 dicembre 2024 emergevano una perdita significativa e un marcato squilibrio tra disponibilità liquide e debiti a breve. Nonostante i molteplici segnali di crisi, e le segnalazioni già ricevute dagli organi di controllo, l'organo amministrativo non aveva predisposto un piano industriale né adottato misure concrete per contenere la crisi. La verifica in concreto dell'esistenza e dell'adeguatezza degli assetti è stata rimessa all'ispettore nominato.

Impatto pratico

La pronuncia unisce i due doveri dell'art. 2086 c.c.: dotarsi di assetti capaci di vedere la crisi e attivarsi quando la crisi si vede. La business judgment rule protegge le scelte che si rivelano sbagliate a posteriori, non l'inerzia davanti a segnali evidenti. Per amministratori e sindaci la lezione è operativa: ogni segnalazione dell'organo di controllo o del revisore deve trovare una risposta documentata (piano, misure, eventuale accesso agli strumenti di regolazione della crisi), perché basta il sospetto fondato per aprire le porte all'ispezione.

Ricorso ex art. 2409 c.c.

02

Conflitto di interessi e assetti: serve un pericolo concreto di danno

Corte d'appello di Brescia

Decreto su reclamo · 30 maggio 2025

La Corte segna il confine del procedimento ex art. 2409 c.c. La business judgment rule non copre le scelte in conflitto di interessi, ma anche in quel caso occorre provare un danno o un pericolo di danno per la società. Il solo fatto che la stessa persona amministri e controlli due società in rapporti commerciali non basta, se le condizioni sono di mercato e le attività sono complementari. Allo stesso modo, la mancanza di assetti per prevenire i conflitti è astrattamente una grave irregolarità, ma non quando il conflitto non può nuocere alla società.

«La mancata adozione di assetti organizzativi adeguati a prevenire le operazioni in conflitto di interessi può astrattamente integrare una grave irregolarità ex art. 2409 c.c., ma non quando il conflitto non sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla società, perché in tal caso l'adozione di quegli assetti non muterebbe la situazione denunciata.»

— Corte d'appello di Brescia, 30 maggio 2025 (massima)

La Corte ha anche precisato che l'ispezione è uno strumento inquisitorio di raccolta dei fatti, non una consulenza tecnica d'ufficio: è quindi legittimo che l'ispettore selezioni i documenti contenenti segreti commerciali di terzi da mostrare alle parti con limitazioni o in forma anonimizzata, purché le parti possano poi formulare osservazioni, specie quando il denunciante è un concorrente.

Impatto pratico

Una pronuncia di equilibrio, utile a chi amministra: gli assetti non si valutano in astratto ma per la loro capacità di evitare un danno reale. Nei gruppi e tra società correlate conviene comunque documentare che le operazioni avvengono a condizioni di mercato e regolare per iscritto la gestione dei conflitti: è la prova più semplice per dimostrare l'assenza di pregiudizio.

Ricorso ex art. 2409 c.c.

03

Inerzia dopo l'ispezione: revoca degli amministratori con effetto immediato

Tribunale di Ancona

Decreto (Est. Pompetti) · 25 marzo 2024

Il Tribunale di Ancona arriva alla misura più grave prevista dall'art. 2409 c.c.: la revoca degli amministratori con nomina di un amministratore giudiziario. L'ispezione giudiziale aveva confermato le gravi irregolarità denunciate — perdita della continuità aziendale con attività di fatto interrotta, totale assenza di assetti organizzativi e amministrativi, mancata redazione del bilancio — e l'organo amministrativo era rimasto inerte rispetto alle verifiche dell'ispettore e all'adozione tempestiva dei rimedi. Il procedimento non ha finalità sanzionatoria: mira a ripristinare la regolarità della gestione, e non rilevano né il tipo di norma violata né il dolo o la colpa degli amministratori.

«Quando l'ispezione giudiziale abbia confermato le gravi irregolarità denunciate [nella specie, perdita della continuità aziendale con attività di fatto interrotta, totale assenza di assetti organizzativi e amministrativi, mancata redazione del bilancio], in violazione dei doveri gestori oggi predicati dall'art. 2086 c.c., e l'organo amministrativo persista nell'inerzia rispetto alle verifiche dell'ispettore e alla tempestiva adozione dei rimedi, si impone l'adozione della misura più grave prevista dall'art. 2409 c.c., la revoca degli amministratori con nomina di un amministratore giudiziario.»

— Tribunale di Ancona, decreto 25 marzo 2024 (massima)

Il decreto di revoca e nomina dell'amministratore giudiziario è immediatamente efficace, anche se reclamabile: dalla data del decreto gli amministratori perdono l'amministrazione della società e gli atti degli organi revocati — compresi redazione e approvazione dei progetti di bilancio e convocazione dell'assemblea — sono inefficaci. Non è valsa a escludere la misura la convocazione dell'assemblea disposta dagli amministratori il giorno prima dell'udienza e non comunicata a tutti i soci.

Impatto pratico

La lezione si chiude da sé: dopo l'ispezione non c'è più spazio per l'attendismo. Chi riceve un ispettore e non si attiva documentatamente per rimediare consegna al Tribunale la prova dell'inerzia, e la revoca diventa immediata e operativa. La convocazione dell'assemblea all'ultimo giorno non salva: conta la tempestività dei rimedi, non la forma. Per le imprese sane il messaggio è speculare — assetti organizzativi e amministrativi esistenti e funzionanti sono ciò che tiene il procedimento ex art. 2409 c.c. lontano dalla porta.

Ricorso ex art. 2409 c.c.

04

La mancata istituzione degli assetti è di per sé grave irregolarità

Tribunale di Milano

Decreto · 29 febbraio 2024

Il Tribunale di Milano consolida l'orientamento della giurisprudenza di merito (già Tribunale di Milano, 18 ottobre 2019; Tribunale di Catania, 8 febbraio 2023): la mancata o inadeguata istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili previsti dall'art. 2086, comma 2, c.c. costituisce di per sé una grave irregolarità gestoria, denunciabile ai sensi dell'art. 2409 c.c. e idonea a fondare la revoca degli amministratori e dei controllori. La decisione assume particolare rilievo perché resa nei confronti di una società quotata su Euronext Growth Milan.

«La mancata predisposizione di adeguati assetti societari costituisce una grave irregolarità gestoria che può essere denunciata al Tribunale (ex art. 2409 c.c.) e che può giustificare la revoca degli amministratori e dei controllori.»

— Tribunale di Milano, decreto 29 febbraio 2024

«Gli amministratori che non riscontrino con tempestività la crisi e la mancanza del presupposto della continuità aziendale o che, pur rilevandola, non si attivino per farvi fronte accedendo a uno degli strumenti di risoluzione della crisi di impresa, sono inadempienti ai doveri stabiliti dagli artt. 2086 c.c. e 3 del D.Lgs. 14/2019, con danno diretto alla società.»

— Tribunale di Milano, decreto 29 febbraio 2024

Nel caso di specie alcuni soci denunciavano, tra l'altro, la mancata rilevazione del presupposto della continuità aziendale e l'omessa attivazione per il tempestivo risanamento, chiedendo l'ispezione della gestione, la revoca di amministratori e sindaci e la nomina di un amministratore giudiziario. Anche il curatore speciale, nominato ex art. 78 c.p.c., aveva sollevato dubbi sulla continuità aziendale. L'ispezione disposta ha rivelato una crisi in corso, l'assenza del presupposto di continuità e gravi carenze nella contabilità, nell'amministrazione e nella gestione della tesoreria. Il Tribunale ha nominato un amministratore giudiziario, con compiti di ordinaria gestione e, per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, previa autorizzazione del Tribunale.

Impatto pratico

Il passaggio decisivo è l'avverbio «di per sé»: non serve dimostrare ulteriori danni o condotte, perché la carenza degli assetti è essa stessa la grave irregolarità che apre il procedimento ex art. 2409 c.c. La denuncia è alla portata dei soci di minoranza e dell'organo di controllo, e l'esito può arrivare fino alla revoca di amministratori e sindaci. Il fatto che il caso riguardasse una società quotata conferma che la disciplina non conosce soglie dimensionali: la tutela correttiva vale tanto più per le PMI, dove le risorse per un contenzioso sono minori e la prevenzione è l'unica strategia sostenibile.

Ricorso ex art. 2409 c.c.

05

Senza assetti adeguati è grave irregolarità: revoca e amministratore giudiziario

Tribunale di Cagliari

Sentenza n. 188/2021 · 19 gennaio 2022

Il Tribunale di Cagliari qualifica l'assenza di un adeguato assetto organizzativo come grave irregolarità, idonea a giustificare il provvedimento ex art. 2409 c.c. e quindi la revoca dell'organo amministrativo con nomina di un amministratore giudiziario. La irregolarità è tanto più grave quando l'impresa è ancora in equilibrio economico-finanziario: gli assetti servono proprio a impedire lo scivolamento verso la crisi, mettendo l'organo amministrativo in condizione di percepire per tempo i segnali e di assumere le iniziative opportune.

«L'assenza di un adeguato assetto organizzativo rappresenta una grave irregolarità che giustifica l'adozione di un provvedimento del Tribunale ex art. 2409 c.c., quale la nomina di un amministratore giudiziario. La mancata adozione di adeguati assetti da parte dell'organo amministrativo di una impresa in crisi costituisce grave irregolarità che impone la revoca dell'organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario, tanto più grave qualora l'impresa si trovi in situazione di equilibrio economico finanziario, giacché gli adeguati assetti sono funzionali proprio ad evitare che l'impresa scivoli verso una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all'organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune.»

— Massima — Tribunale di Cagliari, sentenza n. 188/2021, 19 gennaio 2022

«La società non dispone di strumenti che permettano di rilevare squilibri finanziari; ciò non solo a consuntivo, ma anche e soprattutto a livello previsionale, impendendole di verificare la propria capacità prospettica di far fronte alle obbligazioni.»

— Ispettore nominato dal Tribunale di Cagliari

Nel caso di specie l'Ispettore nominato dal Tribunale ha rilevato che l'unico strumento organizzativo di cui la società si è dotata è un organigramma, peraltro non aggiornato. Le carenze riscontrate, suddivise per area:

Assetto organizzativo

  • organigramma non aggiornato e difetta dei suoi elementi essenziali
  • assenza di un mansionario
  • inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l'ordinaria gestione dell'impresa (ufficio amministrativo)
  • assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali

Assetto amministrativo

  • mancata redazione di un budget di tesoreria
  • mancata redazione di strumenti di natura previsionale
  • mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera
  • assenza di strumenti di reporting
  • mancata redazione di un piano industriale

Assetto contabile

  • la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l'informativa ai sindaci
  • assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare
  • analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione
  • mancata redazione del rendiconto finanziario

Conclusioni — termine per l'implementazione degli adeguati assetti

Accertate le predette gravi irregolarità, il Tribunale di Cagliari ha ritenuto non necessaria la revoca dell'organo amministrativo, e sufficiente assumere le seguenti misure provvisorie:

  • nomina di un amministratore giudiziario per l'attività di recupero dei crediti
  • ordine al Consiglio di amministrazione di adottare nel termine di 150 giorni gli adeguati assetti organizzativi, sotto il controllo dell'amministratore giudiziario che dovrà verificare le concrete misure adottate e se le stesse appaiono adeguate, in ragione della natura e delle dimensioni dell'impresa, nel rispetto della discrezionalità dell'organo gestorio nella adozione delle misura di gestione ritenute opportune

Impatto pratico

Questa pronuncia è la più concreta del gruppo: traduce l'art. 2086 c.c. in un elenco di verifiche puntuali. Organigramma e mansionario aggiornati, una struttura che non concentri le informazioni vitali su poche persone, un sistema di gestione dei rischi, strumenti previsionali (budget di tesoreria, piano industriale, reporting), una contabilità in grado di rispettare i termini e di garantire l'informativa ai sindaci, un rendiconto finanziario. Letta al contrario, è il programma di lavoro per colmare le lacune. Le conclusioni ne completano la lezione: il Tribunale non ha revocato l'organo, ha concesso 150 giorni per costruire gli assetti sotto il controllo dell'amministratore giudiziario, rimettendo a lui il giudizio di idoneità e salva la discrezionalità gestoria. Il contenzioso, in questa materia, è l'esito di un allarme che non è arrivato in tempo.

Contenuto dell'obbligo

06

L'obbligo organizzativo non ha un contenuto predeterminato

Tribunale di Roma, Sezione XVI

Sentenza · 8 aprile 2020

Tribunale di Roma, Sezione Speciale Imprese

Sentenza · 15 settembre 2020

Cassazione Civile

Sentenza n. 36365 · 23 novembre 2021

La funzione organizzativa rientra nella più vasta gestione sociale e si esercita con un margine di libertà non eliminabile. Per questo la predisposizione di un assetto non è un obbligo a contenuto specifico, ma un obbligo che diventa concreto soltanto in relazione all'impresa concreta e al momento in cui la scelta viene compiuta. Non esiste nel Codice un modello di assetto valido per tutte le situazioni: l'adeguatezza si apprezza guardando ai principi delle scienze aziendalistiche, alle indicazioni delle associazioni di categoria e ai codici di autodisciplina.

«Si evidenzia che la funzione organizzativa rientra pur sempre nel più vasto ambito della gestione sociale e che essa deve necessariamente essere esercitata impiegando un insopprimibile margine di libertà […omissis…] in altre parole, la predisposizione di un assetto organizzativo non costituisce l'oggetto di un obbligo a contenuto specifico, ma al contrario, di un obbligo non predeterminato nel suo contenuto, che acquisisce concretezza solo avuto riguardo alla specificità dell'impresa esercitata e del momento in cui quella scelta organizzativa viene posta in essere. E va da sé che tale obbligo organizzativo può essere efficacemente assolto guardando non tanto ai rigidi parametri normativi (non essendo enucleabile dal Codice un modello di assetto utile per tutte le situazioni), quanto ai principi elaborati dalla scienze aziendalistiche ovvero da associazioni di categoria o dai codici di autodisciplina.»

— Tribunale di Roma, Sezione XVI, sentenza 8 aprile 2020

Impatto pratico

Il criterio di riferimento è un modello, non un modulo da copiare: a essere verificabile deve essere la scelta, documentata e motivata in funzione di natura, dimensioni, complessità e fase di vita dell'impresa. È il terreno su cui si collocano le metodologie riconosciute — i principi delle scienze aziendalistiche, le indicazioni delle associazioni di categoria, i codici di autodisciplina e le prassi di riferimento come la UNI/PdR 167:2025 — che offrono un metro di valutazione e una prova di coerenza. Chi adotta un assetto calibrato su di sé e ne conserva le ragioni è in condizione di difenderlo; chi replica acriticamente un modello standardizzato, no.

Business judgment rule

07

L'insindacabilità delle scelte di merito vale anche sugli assetti

Tribunale di Roma, Sezione XVI

Sentenza · 8 aprile 2020

Tribunale di Roma, Sezione Speciale Imprese

Sentenza · 15 settembre 2020

Cassazione Civile

Sentenza n. 36365 · 23 novembre 2021

Le tre pronunce sono conformi nel ritenere che l'insindacabilità delle scelte imprenditoriali di merito — la business judgment rule — sia principio valevole anche in sede di valutazione dell'adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Il giudice non sostituisce le proprie scelte a quelle dell'imprenditore: accerta se una struttura organizzativa sia stata adottata e, in tal caso, se fosse idonea allo scopo secondo i criteri della proporzionalità e della ragionevolezza, con un giudizio formulato ex ante.

«La mancata adozione di qualsiasi misura organizzativa comporta sempre una responsabilità dell'organo gestorio, mentre ove una struttura organizzativa sia stata adottata, occorre valutare se la stessa sia idonea o meno allo scopo ed in tal caso trova applicazione nuovamente la business judgment rule, con la verifica del rispetto dei criteri della proporzionalità e della ragionevolezza.»

— Cassazione Civile, sentenza n. 36365, 23 novembre 2021

«Non potrà ritenersi responsabile l'amministratore che abbia predisposto delle misure organizzative che, con una valutazione ex ante, erano adeguate, secondo le sue conoscenze e secondo gli elementi a sua disposizione, a verificare tempestivamente la perdita della continuità aziendale. Parimenti, non potrà ritenersi responsabile l'amministratore che, pur avendo tempestivamente rilevato — grazie alla struttura organizzativa predisposta — il venir meno della continuità aziendale, ponga in essere degli interventi che successivamente si rilevino inutili ad evitare la degenerazione della crisi, qualora tali interventi — sempre sulla base di una valutazione ex ante — non risultino non manifestatamente irrazionali ed ingiustificati.»

— Tribunale di Roma, Sezione Speciale Imprese, sentenza 15 settembre 2020

Impatto pratico

Per chi amministra la conseguenza è operativa: il giudizio non verte sul risultato ottenuto, ma sulle scelte organizzative compiute prima. La linea di difesa passa dalla prova che una struttura esisteva, era proporzionata a natura e dimensioni dell'impresa e veniva effettivamente utilizzata. L'assenza totale di misure organizzative, invece, espone a responsabilità in modo quasi automatico: lì la business judgment rule non offre riparo, perché non c'è alcuna scelta da sindacare.

Le pronunce sono segnalate a fini informativi. Non costituiscono parere professionale né consulenza legale: per l'applicazione a un caso concreto è necessario rivolgersi a un professionista abilitato.

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