Stemma Adeguati AssettiOsservatorio · art. 2086 c.c.Adeguati Assetti

Quadro normativo

Le norme sugli adeguati assetti

Una sintesi ragionata delle disposizioni che regolano il dovere organizzativo dell'imprenditore e la vigilanza degli organi sociali.

Il quadro di riferimento

Dal Codice della crisi al dovere di organizzare l'impresa.

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), introdotto con il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 e più volte rimodellato — dai decreti correttivi n. 147/2020, n. 83/2022 e n. 136/2024 fino agli interventi del 2025 e del 2026 (D.L. n. 180/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 8/2026, e D.Lgs. n. 147/2026) — ha spostato il bersaglio del diritto concorsuale: non aspettare il dissesto per liquidarlo, ma intercettare presto i segnali di difficoltà e dare all'impresa la possibilità di riorganizzarsi. Le procedure negoziate diventano così lo strumento principale, e la conservazione dell'attività il risultato da perseguire.

Al centro del sistema c'è la fase di allerta: un momento preventivo in cui i segnali di difficoltà raggiungono l'imprenditore prima che la situazione diventi irreversibile, così da poterla affrontare con uno strumento concordato anziché con una liquidazione. È la stessa logica che l'art. 2086, comma 2, c.c. traduce in un dovere organizzativo: senza assetti adeguati i segnali non arrivano, e l'allerta non può funzionare.

«crisi»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

«insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Art. 2, comma 1, lettere a) e b), CCII

Le due definizioni sono il criterio con cui si misura l'adeguatezza degli assetti: devono consentire di rilevare in anticipo l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici. Testo ufficiale su Gazzetta Ufficiale.

Dalla continuità all'insolvenza

Gli stadi dell'impresa e gli strumenti per ciascuno

Più presto si interviene, più ampie sono le soluzioni disponibili. Gli adeguati assetti operano nella prima fase, quando l'impresa è ancora in continuità.

01

Continuità (going concern)

Prevenzione

  • Implementazione di adeguati assetti
  • Monitoraggio costante
02

Pre-crisi

Strumento negoziale

  • Composizione negoziata
03

Crisi

Procedure di risanamento

  • Piano di risanamento
  • Accordi di ristrutturazione
  • Piano soggetto ad omologazione
  • Concordato preventivo
04

Insolvenza

Procedure liquidatorie

  • Amministrazione straordinaria
  • Liquidazione giudiziale
← PrevenzioneRisanamentoLiquidazione →

Le disposizioni

  1. 01

    Art. 2086, c. 2, c.c.

    Il dovere di istituire assetti adeguati

    Introdotto dall'art. 375 del Codice della Crisi, impone all'imprenditore collettivo di istituire un assetto adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per l'adozione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento.

  2. 02

    Artt. 2257, 2380-bis, 2409-novies, 2475 c.c.

    Competenza esclusiva degli amministratori

    L'istituzione degli assetti spetta in via esclusiva agli amministratori, in tutti i tipi societari: società di persone, S.p.A. (sistema tradizionale e dualistico) e S.r.l.

  3. 03

    Art. 2381 c.c.

    Organi delegati e consiglio

    Gli organi delegati curano che l'assetto sia adeguato; il consiglio di amministrazione ne valuta l'adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute.

  4. 04

    Art. 2403 c.c.

    Vigilanza del collegio sindacale

    Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

  5. 05

    Art. 3 D.Lgs. 14/2019 (CCII)

    Misure e assetti per la rilevazione della crisi

    Gli assetti devono consentire di rilevare squilibri patrimoniali, economico-finanziari, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità almeno per i dodici mesi successivi, e ricavare le informazioni necessarie per la composizione negoziata.

  6. 06

    Art. 25-novies CCII

    Segnali di allarme da creditori pubblici

    INPS, Agenzia delle Entrate, Agenzia Riscossione e INAIL segnalano all'impresa e all'organo di controllo il superamento di determinate soglie di debito.

  7. 07

    Art. 2476 e 2392 c.c.

    Responsabilità degli amministratori

    L'omessa istituzione di assetti adeguati costituisce fonte di responsabilità verso la società e i creditori sociali. Si applica la business judgment rule alle scelte organizzative, ma non all'inerzia. I giudici, anche in assenza di una crisi conclamata, tendono a ricondurre l'inadeguatezza degli assetti a mala gestio, con possibili ripercussioni in sede giudiziaria.