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Organo di controllo e Modello 231: come adeguarsi alle modifiche al Codice civile
L'articolo di Lucia Recchioni uscito su NT Plus Fisco (Il Sole 24 Ore) parte da una domanda concreta: le informazioni circolano davvero tra i presidi di controllo, o restano nei compartimenti in cui sono prodotte?
La risposta è cercata in un caso reale: una S.r.l. con collegio sindacale e Organismo di vigilanza, in cui una segnalazione raggiunge il gestore del canale interno ma non arriva all'Organismo, perché il Modello non disciplina quel passaggio.
È l'episodio che rende evidente la differenza tra avere dei presidi e avere un sistema: l'adeguatezza si giudica dalle regole che governano i flussi, non dall'esistenza dei singoli presidi.
I punti dell'articolo
Il dovere di vigilanza cambia sede
L'art. 2403 c.c. non è più la sede del dovere di vigilanza: oggi si intitola «Controllo contabile». Il dovere sta nel nuovo art. 2396-quinquies c.c., comune ai tre sistemi, e comprende espressamente il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni. La stessa formula è nell'art. 149, comma 1, lettera c), TUF per le quotate e raggiunge le S.r.l. attraverso il rinvio dell'art. 2477, quarto comma, c.c.
Non l'esistenza dei presidi, ma la loro integrazione
L'oggetto della vigilanza non è più soltanto che i presidi esistano, ma che funzionino insieme. Le Norme di comportamento del collegio sindacale (Norma 3.6) considerano adeguato un sistema di controllo interno che indica con chiarezza i principali fattori di rischio e ne consente il monitoraggio costante e la corretta gestione.
Un canale che non comunica è una carenza del Modello
Nel caso esaminato una segnalazione raggiunge il gestore del canale interno ma non arriva all'Organismo di vigilanza, perché il Modello non disciplina quel passaggio. Non è una disfunzione del gestore né dell'Organismo: è una lacuna del Modello, che l'art. 6, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 231/2001 vuole invece completo di obblighi di informazione verso l'Organismo. L'organo di controllo deve rilevarla e segnalarla per iscritto all'organo amministrativo, con evidenza a verbale e verifica del riscontro alla riunione successiva, che l'art. 2396-octies c.c. colloca a non più di novanta giorni.
Il fatto va trasmesso, non il nome
La riservatezza sull'identità del segnalante (art. 12 del D.Lgs. 24/2023) non blocca il flusso: all'Organismo può essere trasmesso il fatto segnalato, non l'identità di chi lo ha segnalato. Il verbale dell'organo di controllo dà conto della carenza, non del contenuto protetto.
Il Modello è facoltativo, l'inerzia no
L'adozione resta formalmente facoltativa, ma il dovere di vigilare sul sistema di controllo interno, letto insieme all'obbligo di adeguatezza degli assetti dell'art. 2086, comma 2, c.c., rende difficile giustificare l'inerzia di fronte alla sua mancata adozione. Il collegio sollecita gli amministratori a una riflessione e, in assenza di valide ragioni, può farne menzione nella relazione ex art. 2429 c.c. (Norma 5.5).
Il tetto dell'art. 2407 non copre tutto
Fuori dal dolo, i sindaci che violano i propri doveri rispondono nei limiti di un multiplo del compenso annuo: quindici volte fino a 10.000 euro, dodici volte da 10.000 a 50.000, dieci volte oltre. Il nuovo art. 151.2 TUF lo esclude per le quotate e il limite non abbraccia funzioni diverse da quella sindacale: chi siede anche nell'Organismo di vigilanza agisce in titolo distinto, e per questo verbali e carte di lavoro vanno tenuti separati.
Quattro errori da evitare
- 01Indicare ancora l'art. 2403 c.c. come sede del dovere di vigilanza e usare modelli di verbale che rinviano agli artt. 2406, secondo comma, 2408 e 2409 c.c., ormai abrogati.
- 02Leggere il coordinamento delle funzioni come un controllo di merito sull'operato dell'Organismo di vigilanza: oggetto del dovere sono l'esistenza e il funzionamento dei flussi, non la valutazione del giudizio altrui.
- 03Ritenere che l'esistenza del canale di segnalazione esaurisca l'adempimento: un canale che non comunica con l'Organismo lascia il Modello privo degli obblighi di informazione previsti dall'art. 6, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 231/2001.
- 04Considerare il tetto dell'art. 2407 c.c. un limite generale dell'esposizione del professionista: non opera per le quotate, cade in presenza di dolo e non copre funzioni diverse da quella sindacale.
Il collegamento con gli adeguati assetti
Il D.Lgs. 47/2026 non ha aggiunto un adempimento: ha spostato il baricentro della verifica dalla presenza dei singoli presidi alla loro effettiva integrazione. Non basta verbalizzare che ciascuno ha assolto ai propri compiti; occorre dare evidenza che il sistema dei controlli operi in modo integrato, non come mera sommatoria di funzioni autonome.
L'orientamento della giurisprudenza di merito suggerisce, del resto, che «l'adeguato assetto» stia diventando un criterio giudiziale operativo: non un parametro generico, ma una griglia con cui i tribunali verificano l'organizzazione, in primo luogo nel procedimento ex art. 2409 c.c. e, de futuro, nell'art. 2396-quater c.c. In parallelo, il sistema 231 è in evoluzione. Progettare assetti e modelli come un'unica architettura integrata di controlli interni — invece che come due impianti separati — riduce le duplicazioni e aumenta la verificabilità di ciò che l'impresa dichiara.
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